sabato, marzo 04, 2006

S E D E


ARSenale delle Arti
Viale dei Mille, 10
53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel 3463783049 Fax 0577 928828

C.F. 91015070526

STATUTO della ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARSENALE DELLE ARTI
Approvato dall’assemblea dei soci in data 19 LUGLIO 2005
TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1 – È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C. l’ Associazione culturale e di promozione sociale e artistica denominata ARSenale delle Arti (il cui logo è depositato insieme al presente Statuto), con sede in Colle di Val d’Elsa, viale dei Mille 10, associazione non commerciale operante nel settore artistico, culturale e ricreativo e senza finalità di lucro.
ART. 2 – La durata della associazione ARSenale delle Arti è illimitata. In caso di scioglimento, che dovrà essere stabilito dalla maggioranza di tre quinti dei soci presenti in assemblea, l’intero patrimonio sociale in essere verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO II
SCOPI E FINALITA’
ART. 3 – L’Associazione è un centro permanente di vita culturale, artistica e associativa, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale volontaria; non ha scopi di lucro e si propone di offrire ai propri associati e alle comunità cittadine servizi finalizzati allo sviluppo culturale, alla promozione sociale e civile, alla sempre più ampia diffusione dei valori delle arti e della cultura, in ogni settore o attività che si intendesse attivare.
ART. 4 – Per realizzare i propri scopi e finalità l’Associazione potrà operare:
promuovendo spettacoli teatrali, letture pubbliche, mostre, convegni, dibattiti; promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; promuovendo e gestendo corsi di avviamento alla lettura e all’elaborazione di forme drammatiche e teatrali; avanzando proposte ad Enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale; partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, artistico, ricreativo, benefico e sociale in genere; ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia; promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all’estero; promuovendo iniziative volte alla salvaguardia delle tradizioni culturali del territorio; promuovendo iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati; acquistando beni mobili e immobili, avanzando proposte a Enti pubblici e privati per l’organizzazione di attività artistiche e culturali o promuovendole in prima persona; gestendo direttamente e/o aderendo a consorzi, enti, associazioni che abbiano per oggetto la promozione di tali attività.
L’associazione si propone anche l’obiettivo di creare un luogo di incontro a mero titolo ricreativo, fra gli associati, onde favorire la reciproca conoscenza e scambiare vicendevolmente le proprie esperienze nei settori praticati. Tutte le attività potranno essere in ogni caso rivolte a recepire risorse e strumenti per perseguire le attività istituzionali. Ogni attività commerciale è quindi sussidiaria a quella istituzionale. L’Associazione ha carattere apartitico, apolitico, ed in seno ad essa è vietata qualsiasi manifestazione di tale natura.
Eventuali altre tipologie di attività potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nello STATUTO.
TITOLO III
ASSOCIATI
ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini di ogni sesso, etnia, nazionalità e convinzione religiosa, e gli Enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa.
ART. 6 – Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, attenendosi al presente Statuto e osservando eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà ratificare, entro 30 giorni, l’ammissione a socio iscrivendolo nel libro dei soci. A tali compiti il Consiglio Direttivo potrà delegare il Presidente o altro Consigliere. All’atto della richiesta verrà rilasciata, previo pagamento della quota associativa, la tessera sociale e il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà qualifica di associato e il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione purché in regola con il pagamento della tessera dell’anno in corso. Qualora l’ammissione a socio fosse rifiutata, lo stesso può ricorrere all’Assemblea che delibererà in merito alla prima occasione utile. Ogni associato maggiorenne, in sede di assemblea, avrà diritto ad un singolo voto (art. 2532 2° comma cod. civ.) per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’Associazione. La partecipazione alla vita associativa è consentita purché l’associato sia in regola con le quote associative. Il mancato versamento della quota annuale per oltre due anni comporta l'automatica perdita della carica di socio.
ART. 7 – La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi e non viene restituita in caso di recesso.
ART. 8 – Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e degli eventuali regolamenti. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai regolamenti interni eventualmente emanati.
TITOLO IV
RECESSO ESPULSIONE
ART. 9 – La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annuale. L’espulsione può essere decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Deve essere tempestivamente comunicata all’interessato con comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso all’Assemblea dei soci avverso la decisione del Consiglio tramite comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l’Assembela dei soci che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà in merito. Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.
TITOLO V
PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE E ESERCIZIO SOCIALE
ART. 10 – Il patrimonio, che è indivisibile, è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, appartenenti all’Associazione all’atto della sua fondazione o acquisiti in seguito nell’esercizio della sua attività, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta da legge.
Sono fonte di finanziamento dell’Associazione:
- le quote associative;
- proventi derivanti da gestioni e iniziative;
- proventi derivanti da partecipazioni con associazioni;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività o dei progetti, contributi volontari in occasioni di promozioni, ricorrenze o eventi legati alla vita e alle attività dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- proventi ricavati dalle attività svolte e servizi prodotti per il corpo sociale e/o altri;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- proventi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare;
- da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attività sociale, compreso quelle derivanti da eventuali attività commerciali poste in essere per sostenere le finalità dell’Associazione;
- contributi dello Stato.
ART. 11 – L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l’anno successivo. Il bilancio potrà essere presentato nella forma di rendiconto economico e finanziario. Deve essere presentato all’assemblea ordinaria per l’approvazione. Successivamente ne sarà data informazione e pubblicazione con annuncio scritto affisso presso la sede sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi o il capitale durante la vita dell’Associazione.
TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12 – Gli organi associativi sono i seguenti:
a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI,
b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
c) IL PRESIDENTE
ART. 13 – L’ASSEMBLEA è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, modifica lo Statuto con deliberazioni a maggioranza semplice, suggerisce le linee di sviluppo dell’Associazione, approva le scelte e le linee fondamentali operate dal Consiglio Direttivo, delibera sull’operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente Statuto. Nell'Assemblea annuale di bilancio si delibera, sempre a maggioranza semplice, su eventuali adeguamenti e modifiche della quota associativa. L’Assemblea inoltre elegge il Consiglio direttivo. Le deliberazioni e decisioni prese dall’Assemblea saranno iscritte nel libro dei verbali. L’Assemblea può eleggere un Presidente Onorario a maggioranza semplice dei presenti, che potrà essere invitato alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto. L’assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio. L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo anche trenta minuti dopo la prima e dovrà essere menzionata nell’avviso di convocazione.
ART. 14 – I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica 4 (quattro) anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e ripartisce eventuali altri incarichi sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento di incarichi o missioni effettuate. Il Consiglio Direttivo si riserva anche di provvedere ad eventuali rimborsi per attività artistico-culturali svolte dai soci e dai membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 20 (venti) membri. Elegge tra i suoi membri le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e altre eventuali cariche. L’elezione avviene a maggioranza semplice. I componenti dimessi o comunque decaduti saranno sostituiti dai candidati non eletti nell’ordine risultato dalle elezioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre, gestire il programma delle varie attività dell’Associazione, di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità artistiche culturali e sociali; di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere non soci, eventualmente anche prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi, di compiere gli atti amministrativi necessari all’espletamento del mandato. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare a singoli associati, o non associati, anche non Consiglieri, compiti specifici connessi con la direzione delle varie attività della Associazione e anche amministrativi.
Il Consiglio Direttivo esegue il mandato ricevuto e deliberato nel programma assembleare.
ART. 15 – Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in norme per conto dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere appositamente nominato dal Consiglio.
ART. 16 – Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettano ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute e giustificate. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi elettivi sia chiamato, in virtù delle proprie competenze specifiche, a svolgere attività a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività svolta negli organi associativi.
TITOLO VII
SETTORI ARTISTICO-CULTURALI
ART. 17 – Per ogni settore di attività, con delibera del Consiglio, può essere costituita una sezione alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle inerenti discipline. Gli aderenti ai diversi settori devono essere soci dell’Associazione e godere gli stessi diritti e doveri. Le sezioni che potranno formarsi, previa delibera del Consiglio, devono integrare il nome dell’Associazione, cioè ARSENALE, e nominarsi, ad esempio ARSENALE DANZA, ARSENALE MUSICA, ecc. La denominazione dovrà essere in ogni caso deliberata dal Consiglio e non avrà valore legale. La direzione e l’organizzazione dei settori è affidata ad un socio o ad un comitato di soci con ratifica del Consiglio, cui spetterà anche il compito di valutare se le iniziative proposte dal settore sono in linea con il programma e le finalità dell’Associazione.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18 – Lo sciogliemento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto al voto: l’Assemblea nominerà due liquidatori, uno nella persona del Presidente pro-tempore, l’altro tra i soci, i quali, dopo l’esaurimento della liquidazione, stabiliranno le modalità di devoluzione dei beni ad altre Associazioni senza scopo di lucro e con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
ART. 19 – Per tutto quanto non previsto dal presente STATUTO si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni in generale e in materia di Associazioni culturali.




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